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Atto Costitutivo
Associazione Bambini del Futuro APS

In data 25/03/2024, presso la futura sede sociale della costituenda Associazione ubicata a Jesi (AN) in Piazza Bramante n°2, alle ore 11.00, si sono riunite le seguenti persone:

  1. Carlo Polidori,

  2. Camilla Renée Cincotti,

  3. Elio Maria Leone.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell’Assemblea costitutiva, il Sig. Carlo Polidori il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Camilla Renée Cincotti quale segretaria ed estenditrice del presente atto.

Il Presidente dell’Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto definito in 26 articoli contenente le norme relative al funzionamento dell’ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all’unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo. 1 - È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) ss.mm.ii., un’associazione avente la seguente denominazione: “Associazione Bambini del Futuro”, da ora in avanti denominata “Associazione”.

L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'avvenuta iscrizione nel relativo Registro; pertanto l'acronimo “APS” dovrà intendersi parte costitutiva della denominazione a decorrere dalla data dell'effettiva iscrizione

Articolo. 2 - L’Associazione, che ha sede legale a Jesi (AN) in Piazza Bramante n° 2 all’indirizzo risultante dall’amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell’Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.
L’associazione ha durata illimitata.

Articolo. 3 - L'associazione si propone:

  • di promuovere la cultura dell’osteopatia pediatrica e diffondere i benefici che il trattamento osteopatico apporta, al fine di migliorare la qualità di vita dei soci, delle comunità e delle persone in generale;

  • di garantire alti standard qualitativi dei professionisti che praticano l’osteopatia attraverso percorsi formativi scientifici e di rilievo, ma anche realizzando attività di informazione e aggiornamento.

L’Associazione persegue le proprie finalità in ambito territoriale regionale, nazionale e internazionale.

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui co. 1, art.5 del D.Lgs. n. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Le attività sono evidenziate nello Statuto che è parte integrante del presente atto e viene allegato ad esso.
Per la realizzazione delle proprie attività di interesse generale l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Articolo. 4 - L’Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l’assenza di scopo di lucro; l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale; la democraticità della struttura; le norme sull’ordinamento; l’amministrazione e la rappresentanza dell’associazione; i requisiti e la procedura per l’ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità da perseguire e l’attività di interesse generale svolta; l’elettività; la sovranità dell'assemblea; la prevalenza dell’attività di volontariato dei propri associati; la gratuità dell’attività svolta dai volontari; i diritti e gli obblighi degli associati; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

Articolo. 5 - L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo (organo di amministrazione).

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo. 6 - In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, c. 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio

residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, c. 1, del D. Lgs. 117/2017.

Articolo. 7 - I presenti stabiliscono che per il mandato dei primi 4 (quattro) anni, il Consiglio direttivo sia composta da n. 3 componenti:

Carlo Polidori, Elio Maria Leone, Camilla Renée Cincotti

I consiglieri eleggono al loro interno:

Presidente e legale rappresentante dell'Associazione: Carlo Polidori Vicepresidente: Elio Maria Leone
Segretaria/tesoriere: Camilla Renée Cincotti

Tutti gli/le eletti/e accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall’art. 2382 del Codice Civile o comunque dalle leggi applicabili. I/Le firmatari/e del presente documento, in qualità di soci/e e/o eletti/e, dichiarano di autorizzare sin d’ora il trattamento dei propri dati personali per le finalità relative e connesse al ruolo assunto e agli incarichi ricevuti.

Articolo. 8 - Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2024. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo. 9 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Nell’altro essendovi da deliberare l’assemblea è sciolta alle ore 12.00 Letto, approvato e sottoscritto a Jesi (An) il 25/03/2024.
I fondatori

Carlo Polidori, Elio Maria Leone, Camilla Renée Cincotti

bambinidelfuturo.it

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